Aggiornato il 25/10/2026

Whistleblowing

Last Mile Solutions S.r.l. (LastMile2You) mette a disposizione un canale interno per segnalare violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Il canale e le tutele per chi segnala sono regolati dal D.Lgs. 10/03/2023, n. 24, che attua la direttiva (UE) 2019/1937, e dalla nostra Procedura di gestione delle segnalazioni.

Questa pagina riassume la Procedura e le tutele previste dalla legge. I dettagli sono nella Procedura.

Chi può segnalare

  • Lavoratori della Società, con qualsiasi tipo di contratto: anche a tempo parziale, intermittente, a termine, in apprendistato, accessorio, occasionale o in somministrazione.
  • Tirocinanti e volontari.
  • Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e consulenti che lavorano per la Società.
  • Fornitori: chi lavora o collabora con imprese che forniscono beni, servizi od opere alla Società.
  • Soci.
  • Chi esercita, anche solo di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Puoi segnalare mentre il rapporto è in corso, prima che inizi (se hai saputo dei fatti durante la selezione o le trattative), durante il periodo di prova e dopo la sua fine, se hai saputo dei fatti mentre lavoravi con noi.

I clienti non rientrano tra le persone che possono usare questo canale. Per un reclamo sul servizio scrivi a info@lastmile2you.com.

Cosa puoi segnalare

Comportamenti, atti od omissioni, anche solo tentati, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società:

  • illeciti nei settori regolati dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali che lo attuano: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
  • violazioni che riguardano il mercato interno, comprese le norme UE su concorrenza e aiuti di Stato e le pratiche che mirano a un vantaggio fiscale contrario alle norme sull’imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano lo scopo delle norme UE in questi settori;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231 della Società (“segnalazioni 231”). Per esempio: corruzione, anche tra privati; reati tributari; riciclaggio; reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; reati ambientali; impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare.

L’elenco completo è al paragrafo 5 della Procedura.

Cosa non rientra

Questo canale non è per:

  • doglianze personali o richieste che riguardano il tuo rapporto di lavoro o i rapporti con superiori e colleghi. Per queste rivolgiti al tuo responsabile o all’ufficio del personale, attraverso i canali ordinari;
  • reclami su disservizi o sulle prestazioni della Società;
  • segnalazioni offensive o minacciose, o basate solo su voci prive di riferimenti a fatti.

Le violazioni del Codice etico che non sono anche violazioni del Modello 231 o illeciti tra quelli elencati sopra si segnalano come indicato nel Codice etico.

Come segnalare: il canale interno

Le segnalazioni si inviano sulla piattaforma MyGovernance (“Piattaforma”). La Piattaforma protegge, anche con la crittografia, la riservatezza di chi segnala, delle persone coinvolte, del contenuto e dei documenti.

  1. Crea le tue credenziali personali su areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Last-Mile-Solutions.
  2. Invia la segnalazione accedendo a areariservata.mygovernance.it/#!/Login.

Puoi segnalare:

  • per iscritto sulla Piattaforma, allegando documenti e video;
  • con un messaggio vocale sulla Piattaforma;
  • di persona, su tua richiesta, con un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni, fissato entro un termine ragionevole. L’incontro viene riportato in un verbale che firmi per confermarne il contenuto. Per chiedere l’incontro usa la Piattaforma, nella segnalazione o in un messaggio successivo: il Gestore ti risponde lì con data e luogo.

Conserva le credenziali: sulla Piattaforma ricevi l’avviso di ricevimento, le eventuali richieste di chiarimento e il riscontro finale.

Descrivi i fatti nel modo più preciso possibile. Aiutano, anche se non servono tutti:

  • cosa è successo;
  • quando e dove;
  • chi è coinvolto (nome, ruolo, sede);
  • documenti a supporto;
  • altre persone che conoscono i fatti;
  • ogni altra informazione utile a verificare.

Non svolgere indagini per conto tuo: segnala e lascia le verifiche al Gestore.

Chi gestisce la segnalazione e in quali tempi

Le segnalazioni sono ricevute e gestite dall’Organismo di Vigilanza (OdV) della Società, nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e incaricato come Gestore delle segnalazioni. L’OdV è autonomo e indipendente dagli uffici della Società.

  • Entro 7 giorni dal ricevimento ricevi un avviso di ricevimento.
  • Il Gestore valuta se la segnalazione rientra nell’ambito della Procedura. Se non rientra, la archivia e te ne spiega il motivo sulla Piattaforma.
  • Se rientra, svolge le verifiche. Può chiederti chiarimenti, acquisire documenti, sentire altre persone e farsi aiutare da consulenti esterni.
  • Entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento (o, se l’avviso manca, dalla scadenza dei 7 giorni) ricevi un riscontro sull’esito. Se le verifiche richiedono più tempo, entro lo stesso termine ti informiamo che proseguono.

Se una segnalazione arriva a una persona diversa dal Gestore, questa deve trasmetterla al Gestore entro 7 giorni, con riservatezza, e informarti della trasmissione. Usa comunque i canali indicati sopra: una segnalazione inviata altrove è gestita ai sensi del D.Lgs. 24/2023 solo se arriva al Gestore.

Segnalazioni anonime

Puoi segnalare anche senza indicare chi sei. Le segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione se sono circostanziate, cioè se descrivono fatti e contesti precisi.

Se in seguito vieni identificato e subisci ritorsioni, hai le stesse tutele di chi si è identificato.

Riservatezza

  • Solo il Gestore delle segnalazioni accede alla segnalazione. Nei documenti la segnalazione è indicata con un codice, non con il tuo nome.
  • La tua identità, e ogni informazione da cui si può risalire a te, non viene rivelata senza il tuo consenso espresso a persone diverse dal Gestore.
  • La stessa riservatezza protegge le persone coinvolte e quelle citate nella segnalazione.
  • In un procedimento disciplinare la tua identità non viene rivelata se l’addebito si basa su accertamenti distinti dalla segnalazione. Se l’addebito si basa, anche in parte, sulla segnalazione e conoscere la tua identità è indispensabile alla difesa, può essere rivelata solo con il tuo consenso espresso. In questo caso ti comunichiamo per iscritto le ragioni.
  • In un procedimento penale la tua identità è coperta dal segreto nei modi e nei limiti dell’art. 329 del codice di procedura penale. Davanti alla Corte dei conti non viene rivelata fino alla chiusura dell’istruttoria.

Protezione dalle ritorsioni

La Società non ammette ritorsioni contro chi segnala. Sono ritorsioni, per esempio: licenziamento o sospensione; mancata promozione o retrocessione; cambio di mansioni, di sede, di stipendio o di orario; esclusione dalla formazione; note di demerito o referenze negative; sanzioni disciplinari; intimidazioni, molestie o isolamento; discriminazioni; mancato rinnovo o mancata conversione di un contratto a termine; danni alla reputazione, anche sui social media; inserimento in liste che impediscono di trovare lavoro nel settore; chiusura anticipata di un contratto di fornitura; annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti ritorsivi sono nulli. Se in giudizio dimostri di aver segnalato e di aver subito un atto sfavorevole, si presume che sia una ritorsione: spetta a chi l’ha compiuto provare che ha ragioni estranee alla segnalazione. Questa presunzione vale per chi segnala, non per gli altri soggetti tutelati elencati sotto.

Se ritieni di aver subito una ritorsione, anche solo tentata o minacciata, puoi comunicarlo all’ANAC. L’ANAC può applicare sanzioni pecuniarie a chi compie ritorsioni, ostacola una segnalazione o viola la riservatezza.

Le stesse tutele valgono per:

  • i facilitatori, cioè chi ti assiste nella segnalazione e lavora nel tuo stesso contesto lavorativo;
  • le persone del tuo contesto lavorativo legate a te da un legame affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado;
  • i colleghi che lavorano con te e hanno con te un rapporto abituale;
  • gli enti di tua proprietà, quelli per cui lavori e quelli che operano nel tuo stesso contesto lavorativo.

Quando valgono le tutele

Le tutele valgono se, quando hai segnalato, avevi fondato motivo di ritenere che i fatti fossero veri e rientrassero tra quelli segnalabili, e se hai seguito la Procedura e il D.Lgs. 24/2023. I motivi personali che ti hanno spinto a segnalare non contano.

Se, nel rispetto di queste condizioni, riveli informazioni coperte da alcuni obblighi di segreto, sul diritto d’autore, sulla protezione dei dati o che offendono la reputazione della persona coinvolta, non ne rispondi. Serve che avessi fondato motivo di ritenere la rivelazione necessaria per far emergere la violazione, e che tu non abbia commesso un reato per ottenere le informazioni.

Le tutele non valgono se è accertata, anche con sentenza di primo grado, la tua responsabilità penale per diffamazione o calunnia, o la tua responsabilità civile per lo stesso motivo in caso di dolo o colpa grave. In questi casi è prevista anche una sanzione disciplinare.

Misure di sostegno

Gli enti del Terzo settore iscritti nell’elenco pubblicato dall’ANAC offrono gratuitamente informazioni, assistenza e consulenza su come segnalare, sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta e sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato. L’elenco è sul sito dell’ANAC.

Il canale esterno dell’ANAC

Il canale da usare per primo è quello interno. Puoi però segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) se, al momento della segnalazione, si verifica una di queste condizioni (art. 6 D.Lgs. 24/2023):

  • il canale interno non è attivo o non è conforme alla legge;
  • hai già fatto una segnalazione interna e non ha avuto seguito;
  • hai fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o ti esporrebbe a ritorsioni;
  • hai fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale dell’ANAC non può essere usato per le segnalazioni 231, che vanno solo al canale interno.

Il canale esterno è sul sito dell’ANAC, con la piattaforma per le segnalazioni. Se segnali all’ANAC senza queste condizioni, l’ANAC non gestisce la segnalazione e non hai le tutele del D.Lgs. 24/2023.

Divulgazione pubblica e denuncia

Puoi rendere pubblici i fatti, per esempio tramite la stampa, e mantenere le tutele solo se:

  • hai fatto una segnalazione interna e una all’ANAC, oppure direttamente una all’ANAC, e non hai avuto riscontro nei termini;
  • hai fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • hai fondati motivi di ritenere che la segnalazione all’ANAC ti esporrebbe a ritorsioni o non avrebbe efficace seguito, per esempio perché le prove potrebbero essere distrutte o chi riceve la segnalazione potrebbe essere coinvolto.

Resta sempre possibile presentare denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Dati personali

Last Mile Solutions S.r.l. tratta i dati personali contenuti nelle segnalazioni come titolare del trattamento, nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003. Raccogliamo solo i dati utili alla segnalazione: quelli manifestamente non utili non vengono raccolti o vengono cancellati subito.

La documentazione è conservata in modo sicuro, di norma sulla Piattaforma, per il tempo necessario a gestire la segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell’esito finale.

I diritti degli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere limitati quando il loro esercizio potrebbe compromettere la riservatezza dell’identità di chi segnala (art. 2-undecies D.Lgs. 196/2003).

Le informazioni sul trattamento dei dati per chi segnala e per le persone coinvolte (artt. 13 e 14 GDPR) sono in questa sezione e nell’Informativa privacy di questo sito.

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